Il fermo amministrativo è un atto utilizzato dalla Pubblica Amministrazione e da altri enti per recuperare in maniera forzosa i propri crediti.
È anche utilizzato come sanzione accessoria per alcune violazioni al Codice della Strada e comporta il divieto di utilizzare il mezzo fino all’estinzione del debito e alla cancellazione del fermo.
Il fermo amministrativo blocca l’auto o la moto registrata a nome del debitore al fine di recuperare le somme dovute.
Dunque tributi non versati, ma anche semplici contravvenzioni non pagate, possono portare al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del debitore.
È una forma di riscossione coattiva, introdotta dal D.P.R. n. 602/1973, che viene applicata all’auto o al mezzo in questione, impedendo al legittimo proprietario di servirsene finché non sarà estinto il credito dovuto.
Fino a che il debitore non salda il dovuto o non ottiene comunque la cancellazione del fermo, il mezzo è sottoposto alle seguenti limitazioni:
Può invece essere venduto, ma anche per il nuovo proprietario varranno gli stessi limiti, per cui non potrà circolare o né rottamare l’auto acquistata e dovrà custodirla in luogo privato.
I soggetti trovati a circolare nonostante il fermo amministrativo incorreranno ad una ulteriore sanzione. Infine, nel caso in cui il debito non venga saldato, può essere richiesto il pignoramento del mezzo e farlo vendere, per rifarsi sul ricavato.
Trattandosi di recupero crediti per enti e P.A., il fermo amministrativo auto viene normalmente eseguito e comunicato dall’agente della riscossione (fino ad oggi Equitalia), il quale notifica al cittadino una cartella esattoriale con riepilogo di quanto dovuto all’ente creditore.
Se nei 60 giorni successivi alla notifica (che si contano di calendario, festivi inclusi) il debitore non ha pagato, o non ha ottenuto una rateizzazione, una sospensione o un annullamento del debito, l’agente riscossore può attivare le procedure di recupero forzoso.
L’esecuzione del fermo amministrativo auto, con iscrizione del provvedimento al PRA, deve tassativamente essere preceduta dalla notifica al debitore del relativo preavviso, che deve contenere le seguenti informazioni:
Dal ricevimento del preavviso decorrono ulteriori 30 giorni per il saldare, rateizzare, sospendere o far annullare il debito, altrimenti il fermo verrà iscritto.
Attenzione: il preavviso è atto necessario, in mancanza del quale il successivo fermo può essere contestato.
La modalità principale per evitare un fermo è saldare il debito verso l’ente o la P.A., se davvero è dovuto.
Del debito può essere chiesta la rateizzazione e tale richiesta blocca anche ogni azione esecutiva non ancora intrapresa, purché poi il piano di pagamento venga rispettato.
Se invece il fermo già esiste basta eseguire tempestivamente il pagamento della prima rata: fatto questo è possibile fare istanza ad Equitalia (o ad altro agente per la riscossione) per avere la sospensione del fermo.
L’agente rilascerà la dichiarazione con cui acconsente a questa sospensione e tale documento potrà essere prodotto al PRA, per venire annotato in riferimento al veicolo.
Se il bene oggetto del preavviso di fermo è un bene strumentale, si può fare istanza per ottenere l’annullamento, allegando la documentazione necessaria a dimostrare che proprio di bene strumentale si tratta. Ugualmente si può richiedere l’annullamento di preavviso di fermo o la cancellazione di fermo già iscritto se il bene che ne è oggetto è destinato all’uso da parte di persona disabile.
In caso di contestazione del debito o di contestazioni relative alla cartella esattoriale è possibile richiedere la sospensione della riscossione all’agente della riscossione, che la inoltrerà direttamente all’ente creditore. La domanda dovrà essere accompagnata da documentazione utile a verificare l’eventuale sospensione. Nel caso in cui il fermo sia stato iscritto erroneamente si potrà richiedere al concessionario di rivolgersi al PRA per ottenere la cancellazione gratuita dell’iscrizione.
Le compagnie assicurative lasciano all’assicurato l’onere di attestare che il veicolo è idoneo alla circolazione.
In caso di sinistro cosa succede? In linea di massima, la compagnia assicurativa potrà legittimamente rifiutarsi di pagare i danni causati dalla circolazione di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo, ipotesi che spesso viene prevista direttamente nel contratto.
Una possibile eccezione è data dal caso che la macchina che ha causato l’incidente circolasse contro la volontà del proprietario (quindi in caso di furto), a condizione che fosse correttamente custodita.